home > news > NEWS > DISPOSIZIONI PER LA TENUTA IN FORMA DEMATERIALIZZATA DEI REGISTRI NEL SETTORE VITIVINICOLO(DM.20 MARZO 2015 N. 293)
DISPOSIZIONI PER LA TENUTA IN FORMA DEMATERIALIZZATA DEI REGISTRI NEL SETTORE VITIVINICOLO(DM.20 MARZO 2015 N. 293)
PROROGA DEL PERIODO DI ACCOMPAGNAMENTO DI ENTRATA IN VIGORE : PROROGA al 30/06/2017 ( Decreto MIPAAF – Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 461 del 28/04/2017)
A partire dal 01/07/2017 e’ prevista la piena entrata in vigore della cd. “DEMATERIALIZZAZIONE “dei registri vitivinicoli mediante l’annotazione delle operazioni di cantina sul sistema SIAN, con la sostituzione dei registri cartacei . Pertanto l’Unico” Registro di Cantina “ sara’ dematerializzato per ciascun stabilmento ( abolito il registro di commercializzazione , di vinificazione , di imbottigliamento , degli spumanti ecc. )
Il prolungamento del C.d periodo di accompagnamento consentira’ in sostanza unicamente di non sanzionare fino al 30/06/2017 ,gli operatori che in sede di controllo potranno giustificare le operazioni non registrate on line , attraverso documenti cartacei .
Tutti i registri di “ settore “ (cartacei , stampe periodiche e vidimazioni preventive ) vengono quindi unificati e telematizzati in un solo registro realizzato nell’ambito dei Servizi del Sian , da implementare attraverso immissione informatica di dati e adempimenti quali : comunicazioni all’ICQRF ed agli organismi di certificazione , dichiarazioni di produzione e giacenza vitivinicola ecc.
Sono obbligati alla tenuta del Registro: i soggetti che per la propria attivita’ professionale o a fini commerciali ,detengono prodotti vitivinicoli , compresi i titolari di stabilimenti o depositi che effettuano operazioni per conto terzi e i titolari di distillerie ( che effettuano registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e successive lavorazioni /utilizzazioni) . Sono invece esonerati da tale obbligo gli stabilimenti enologici con capacita’ complessiva inferiore a 50 hl annui , gli esercenti l’attivita’ di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati ( che non effettuino operazioni di trasformazione , manipolazione o imbottigliamento ) , i commercianti al minuto , i vettori o spedizionieri di prodotti confezionati .
Il Registro Telematico prevede che la registrazione delle operazioni di cantina su SIAN , avvenga ON LINE direttamente con le proprie credenziali di accesso.
I tempi di registrazione di tali operazioni , sono quelli previsti dalla normativa Comunitaria e sono riepilogati all’art. 5 del DM. N. 293.
Nel caso di tenuta computerizzata della contabilita’ di magazzino, le registrazioni delle operazioni sul Registro SIAN , si possono effettuare entro 30 gg. dall’operazione , a condizione che le operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento e che la contablita’ computerizzata possa giustificare , a richiesta dell’organismo competente le operazioni non ancora inviate e che siano disponibili i documenti giustificativi per le operazioni stesse .
Per le aziende che producono meno di 1000hl di vino l’anno, inoltre , le operazioni di vinificazione possono essere registrate in forma riepilogativa entro 30 gg.