
I saldi estivi 2024 a Piacenza e provincia iniziano il 6 luglio 2024. Il primo sabato di luglio partirà in tutta Italia, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, la stagione degli sconti per l’estate. Quest’anno ogni famiglia spenderà in media 202 euro per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.
Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Per quel che riguarda le vendite, da segnalare le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.
| STIMA DEI SALDI ESTIVI 2024 | |
| Valore Saldi Estivi (miliardi di euro) | 3,2 |
| Numero Famiglie che acquistano in Saldo (milioni) | 15,8 |
| Acquisto medio a famiglia nei Saldi Estivi (euro) | 202 |
| Acquisto medio a persona nei Saldi Estivi (euro) | 92 |
Consigli per gli acquisti
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).
- Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).
SALDI, LA GUIDA COMPLETA
Come funzionano i saldi
I saldi sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento.
Nei saldi, quindi, è interessata la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate. Le promozioni, invece, riguardano alcuni articoli ai quali vengono applicati ribassi di prezzo (generalmente con percentuali di sconto più basse di quelle applicate durante i saldi) per agevolare le vendite di un certo prodotto o, in generale, nel negozio.
Curiosità
Ma perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine “saldi” indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un “saldo” positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell’invenduto.
Cosa sono le Vendite Straordinarie
I saldi, o vendite di fine stagione, rientrano nelle cosiddette Vendite Straordinarie. Ma cosa si intende con questa definizione?
Nella “Riforma della disciplina relativa al settore commercio” (Art. 15 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) viene data la definizione di vendite straordinarie nel modo seguente: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
I saldi, dunque, non sono l’unico tipo di vendita straordinaria possibile: accanto alle vendite di fine stagione sono anche disciplinate le vendite di liquidazione e le vendite promozionali.
La differenza tra Saldi, Vendite di Liquidazione e Vendite Promozionali
Come premesso, nella definizione di vendita straordinaria sono incluse tre tipologie di vendita:
- Vendite di fine stagione (o saldi): sono le vendite che interessano i prodotti di moda o di carattere stagionale che sono soggetti a deprezzamento se restano invenduti;
- Vendite di liquidazione: sono vendite che possono avvenire in qualunque periodo dell’anno al fine di cedere, in poco tempo, i propri prodotti ma solamente se sussistono le seguenti condizioni:
- cessione dell’azienda;
- cessazione dell’attività commerciale;
- trasformazione o rinnovo dei locali;
- trasferimento dell’azienda in altro locale.
Le vendite di liquidazione, affinché possano essere svolte correttamente, devono prima essere comunicate al Comune di competenza, che verificherà se sussistono le sopra citate condizioni.
- Vendite promozionali: non sono vincolate ad uno specifico periodo dell’anno e avvengono per un limitato periodo di tempo. Su queste ultime la legislazione è lacunosa: il Decreto Bersani si limita a dire che le vendite promozionali possono essere effettuate per una parte specifica dei prodotti venduti e per periodi di tempo limitati. Le Regioni, pertanto, dettano regole più precise per la disciplina delle promozioni con l’obiettivo di distinguerle dai saldi e ponendo eventualmente limiti allo svolgimento nei periodi antecedenti le vendite di fine stagione (tra i 15 e i 40 giorni). In accordo con le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese del commercio, alle Regioni spetta il ruolo decisionale sulle modalità di svolgimento, sul periodo e la durata delle vendite di liquidazione e dei saldi e, infine, sull’adeguata pubblicità di informazione dei consumatori.
Che cosa è obbligatorio nei saldi?
Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo.
Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante.
Una delle aree di sviluppo nell’ambito delle tecnologie degli ultimi anni sono senz’altro i sistemi di pagamento digitali. Il generale processo di digitalizzazione a cui tende il Paese necessita di un adeguamento anche nelle dinamiche del commercio.
Quali sono le sanzioni per la violazione delle regole dei saldi?
Le diverse normative regionali che definiscono nel dettaglio lo svolgimento dei saldi, contengono anche le relative sanzioni applicabili qualora non venissero rispettate le norme dettate.
Le violazioni delle norme nazionali in materia di saldi sono punite ai sensi della Legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7. Le sanzioni possono andare da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione.
Ad ogni modo le violazioni indicate dalla legge sono:
- merce in saldo senza cartellino del prezzo, dove deve essere indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo finale;
- saldi fuori da periodo;
- mancata separazione dei prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno;
- indicazioni obbligatorie poco visibili, che potrebbero ingannare il consumatore;
- pubblicità ingannevole per il consumatore inerente la svendita in atto.
Quando iniziano?
Il periodo in cui si effettuano i saldi, sia estivi che invernali, resta invariabile. I saldi estivi iniziano intorno ai primi di luglio, mentre quelli invernali agli inizi del mese di gennaio. A cambiare, ogni anno, è invece la data di inizio, che varia da regione a regione, in quanto il giorno viene stabilito da Regioni e Comuni sulla base della Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D. Lgs. Bersani n. 114 e ss.). È questo il motivo per cui ogni Regione avrà, ogni anno, un calendario con qualche lieve differenza.
Quanto durano?
La fine dei saldi, proprio come per l’inizio, non ha una data precisa perché è diversa per ogni Regione. Il periodo dei saldi, però, ha generalmente una durata di 60 giorni (con qualche eccezione da regione a regione: in alcune regioni durano 30 giorni, in altre 45 e in altre ancora 6 settimane). Di conseguenza i saldi invernali potranno durare più o meno fino ai primi di marzo e quelli estivi fino al termine del mese di settembre.
Vendite straordinarie e vendite promozionali Regione Emilia Romagna
La normativa di riferimento per la Regione Emilia Romagna è la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 e Delibera di Giunta regionale n. 1804 del 9 novembre 2016, che disciplina le vendite promozionali e stabilisce le date di inizio delle vendite di fine stagione.
Ultima normativa: D.G.R. n. 1785 del 30 novembre 2020


