Aggiornato al 7 settembre 2026
Stai per aprire la partita IVA e devi scegliere fra ditta individuale o società.
Online trovi confronti che mettono a fianco solo due forme giuridiche, la ditta individuale e la Srl, come se le altre non esistessero.
Ma non è così: in Italia le forme giuridiche sono sette. Non è detto che quella giusta per te sia una delle due che trovi in quei confronti: per un negozio o un locale a conduzione familiare, per esempio, la forma più frequente è un’altra.
In questa pagina trovi come funziona ciascuna delle sette forme: che cosa rischi con il tuo patrimonio, quali obblighi contabili comporta, come vieni tassato e quali contributi versi.
Leggi fino in fondo, perché lì trovi il bonus: i cinque criteri con cui si sceglie la forma giuridica.
Che cosa decidi quando scegli la forma giuridica
Scegliere fra ditta individuale o società non è un adempimento amministrativo. Quattro cose concrete dipendono da questa scelta.
- Con quale patrimonio rispondi dei debiti. In alcune forme giuridiche i creditori dell’attività possono rivalersi sulla tua casa e sul tuo conto personale. In altre no.
- Quanto costa aprire l’attività e quanto costa mantenerla ogni anno. Alcune forme giuridiche si aprono senza notaio e senza capitale. Altre richiedono l’atto notarile, un capitale minimo e libri contabili che qualcuno deve tenere aggiornati.
- Come vieni tassato. Nella ditta individuale e nelle società di persone il reddito dell’attività finisce nella dichiarazione dei redditi di chi possiede l’impresa, che ci paga sopra l’IRPEF. Nelle società di capitali il reddito resta alla società, che paga le proprie imposte. Quello che avanza arriva ai soci soltanto se i soci decidono di distribuirlo. Su quella distribuzione si paga una seconda imposta.
- Chi può entrare nell’attività e come. Far entrare un socio in una ditta individuale non è possibile: bisogna cambiare forma giuridica dell’impresa. In una società è una modifica dell’atto.
La ditta individuale
Nella ditta individuale c’è una sola persona: il titolare. Davanti alla legge il titolare e l’impresa sono lo stesso soggetto. Non serve un capitale minimo, non serve il notaio, l’iscrizione al Registro Imprese si fa insieme all’apertura della partita IVA.
Il patrimonio. Il titolare risponde dei debiti dell’attività con tutto quello che possiede: la casa, il conto corrente, l’automobile, anche i beni che con l’impresa non c’entrano. Non esiste separazione fra il patrimonio dell’attività e quello della persona. È la caratteristica che pesa di più. Va valutata guardando quanto rischio economico comporta il tuo lavoro.
Gli obblighi contabili e fiscali della ditta individuale
La contabilità. Sotto i 500.000 euro di ricavi per le prestazioni di servizi e sotto gli 800.000 euro per le altre attività, la ditta individuale tiene la contabilità semplificata: registri IVA integrati, senza libro giornale né libro degli inventari. Sopra quelle soglie passa alla contabilità ordinaria, con libro giornale e libro degli inventari. Chi applica il regime forfettario ha obblighi ancora più leggeri: niente registrazione delle fatture ai fini IVA e nessuna scrittura contabile ai fini delle imposte sui redditi.
Le imposte. Il reddito dell’attività va nella dichiarazione del titolare e sconta l’IRPEF con le aliquote a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre i 50.000 euro. Nel regime forfettario si applica invece l’imposta unica del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività.
I contributi. Il titolare che svolge un’attività commerciale viene iscritto alla gestione commercianti INPS, con il contributo fisso dovuto anche a fatturato zero.
I vantaggi della ditta individuale: apertura rapida, nessun capitale da versare, nessun notaio, obblighi contabili leggeri, accesso al regime forfettario.
Gli svantaggi della ditta individuale: il titolare risponde dei debiti con il patrimonio personale, non può far entrare soci, paga un’IRPEF che cresce man mano che il reddito sale.
L’impresa familiare, quando lavorano anche i parenti
Quando nell’attività lavorano stabilmente il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo, il titolare può costituire un’impresa familiare e attribuire loro fino al 49% del reddito, con il 51% che resta a lui. L’impresa familiare si costituisce con un atto notarile oppure con una scrittura privata autenticata. Quell’atto va firmato prima dell’inizio dell’anno in cui la ripartizione del reddito produce effetto: un atto firmato a marzo vale dal 1° gennaio dell’anno dopo, non dall’anno in corso.
L’impresa resta individuale: i familiari collaborano, però il titolare risponde da solo verso i creditori.
Le società di persone
Società di persone o di capitali è la seconda scelta che si presenta a chi non apre da solo. Le società di persone sono tre: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Hanno tre tratti comuni.
Nessuna di loro richiede un capitale minimo. Tutte pagano le imposte per trasparenza: la società versa soltanto l’IRAP, mentre l’IRPEF la versano i soci, ai quali il reddito della società viene attribuito in proporzione alla quota che possiedono. Il punto da tenere presente è questo: il socio paga l’IRPEF sulla sua quota di reddito anche quando quel denaro resta in azienda e nessuno glielo ha versato. I soci che lavorano nell’impresa con carattere abituale e prevalente vengono iscritti alla gestione INPS commercianti o artigiani. Ciascuno di loro versa il proprio contributo fisso.
La società semplice (Ss)
La società semplice non può esercitare attività commerciale. Rimane quindi fuori dalla portata di un negozio, di un bar o di un ristorante. Si usa per l’attività agricola, per l’esercizio in forma associata di professioni e per la gestione di patrimoni immobiliari. I soci rispondono con il patrimonio personale.
La società in nome collettivo (Snc)
La Snc è la forma tipica dell’attività commerciale gestita da due o più persone che lavorano insieme, spesso familiari. L’atto costitutivo si stipula davanti a un notaio, come atto pubblico oppure come scrittura privata autenticata.
Tutti i soci rispondono dei debiti sociali in modo illimitato e solidale: il creditore può chiedere l’intero debito a uno solo di loro, che poi si rivarrà sugli altri. Ogni socio, salvo patto contrario, amministra la società.
La contabilità segue le stesse soglie della ditta individuale: semplificata fino a 500.000 euro di ricavi per le prestazioni di servizi e fino a 800.000 euro per le altre attività, ordinaria sopra quelle soglie.
I vantaggi della Snc: nessun capitale minimo, gestione snella, imposte che seguono l’IRPEF di ciascun socio.
Gli svantaggi della Snc: tutti i soci rispondono con il patrimonio personale, il reddito viene tassato in capo ai soci anche quando resta in azienda, nessun socio può applicare il regime forfettario sulla quota.
La società in accomandita semplice (Sas)
La Sas ha due categorie di soci. Gli accomandatari amministrano e rispondono dei debiti con il patrimonio personale. Gli accomandanti mettono il capitale e rispondono soltanto per la quota che hanno versato, a una condizione precisa: non devono compiere atti di amministrazione né trattare affari in nome della società. Chi viola quel divieto perde la responsabilità limitata e risponde come un accomandatario.
Servono almeno un accomandatario e un accomandante. Per il resto la Sas segue le regole della Snc su atto costitutivo, contabilità e tassazione.
I vantaggi della Sas: permette di far entrare chi mette il capitale senza esporlo oltre la quota versata.
Gli svantaggi della Sas: chi amministra rischia tutto il proprio patrimonio. Il divieto di ingerenza obbliga gli accomandanti a restare fuori dalla gestione.
Le società di capitali
Nelle società di capitali il patrimonio della società è separato da quello dei soci. I creditori si rivalgono sul patrimonio sociale, non su quello personale di chi ha investito. In cambio la legge chiede tre cose: un capitale minimo da versare, l’atto costitutivo davanti a un notaio e la contabilità ordinaria, con il bilancio da redigere e depositare ogni anno.
La contabilità. Le società di capitali tengono sempre la contabilità ordinaria, a prescindere dal fatturato: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie. Ogni anno redigono il bilancio e lo depositano al Registro Imprese. Va inoltre pagata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, che ammonta a 309,87 euro.
Le imposte. La società paga l’IRES con aliquota del 24% sull’utile, più l’IRAP con aliquota ordinaria del 3,9%, che le Regioni possono modificare. Quando l’utile viene distribuito ai soci come dividendo, su quella somma si applica una ritenuta del 26%. Il socio persona fisica non paga altro, però il conto complessivo fra imposte della società e imposta sul dividendo si avvicina all’aliquota IRPEF più alta. Il vantaggio fiscale della società di capitali si vede quando l’utile resta in azienda e viene reinvestito, non quando viene distribuito ogni anno.
I contributi. L’iscrizione alla gestione commercianti non deriva automaticamente dall’essere socio o amministratore: scatta per chi partecipa personalmente al lavoro dell’impresa con carattere abituale e prevalente. L’amministratore che percepisce un compenso viene iscritto alla Gestione Separata INPS.
La società a responsabilità limitata (Srl)
La Srl è la forma di società di capitali più diffusa fra le piccole imprese. Il capitale minimo è di 10.000 euro, però il codice civile permette di costituirla anche con un capitale compreso fra 1 e 9.999 euro. Per costituire una Srl con meno di 10.000 euro valgono tre regole: i soci possono conferire soltanto denaro, il denaro va versato per intero alla costituzione, la società accantona ogni anno a riserva legale almeno un quinto degli utili finché il capitale e la riserva insieme non arrivano a 10.000 euro.
La Srl può avere un socio unico. Lo statuto si scrive su misura, quindi i soci decidono come ripartire poteri, quote e diritti.
La società a responsabilità limitata semplificata (Srls)
La Srls ha lo stesso intervallo di capitale della Srl a capitale ridotto, da 1 a 9.999 euro, con tre differenze. I soci possono essere soltanto persone fisiche. Lo statuto segue un modello standard fissato dal Ministero, che i soci non possono modificare. Per l’atto costitutivo e per l’iscrizione al Registro Imprese non sono dovuti onorari notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria.
La Srls conviene a chi parte con poco capitale e accetta le regole standard. Chi prevede di far entrare una società fra i soci, oppure di scrivere patti particolari, deve andare sulla Srl ordinaria.
La società per azioni (Spa) e la società in accomandita per azioni (Sapa)
Entrambe richiedono un capitale minimo di 50.000 euro. La Spa divide il capitale in azioni e prevede organi di controllo strutturati: è la forma delle imprese grandi o di quelle che vogliono aprirsi a investitori esterni. Nella Sapa la struttura ricalca quella della Spa, con la particolarità che i soci accomandatari amministrano e rispondono dei debiti con il patrimonio personale. Per un’attività del terziario piacentino nessuna delle due è la scelta abituale.
I vantaggi delle società di capitali: il patrimonio personale dei soci è protetto, l’utile che resta in azienda sconta un’aliquota fissa, la struttura regge la crescita e l’ingresso di nuovi soci.
Gli svantaggi delle società di capitali: capitale minimo da versare, notaio alla costituzione, contabilità ordinaria e bilancio ogni anno, costi di gestione più alti, doppio passaggio fiscale quando l’utile viene distribuito.
Quanto costa aprire ciascuna forma
Alcune voci sono fissate dalla legge e valgono per chiunque.
- Ditta individuale: nessun capitale minimo, nessun atto notarile. Restano l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese.
- Snc e Sas: l’atto costitutivo richiede il notaio. Sull’atto si paga l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, oltre all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria.
- Srl, Spa e Sapa: stesse voci della Snc, più il capitale da versare e la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.
- Srls: imposta di registro di 200 euro, senza onorari notarili, senza imposta di bollo e senza diritti di segreteria sull’atto costitutivo.
L’onorario del notaio lo fissa il notaio e cambia da studio a studio, quindi non esiste un importo di legge da indicare.
Ditta individuale o società: i criteri per decidere
Cinque domande, nell’ordine in cui conviene porsele.
- Quante persone sono coinvolte? Se lavori da solo e non prevedi soci, la ditta individuale ti basta. Se siete due o più, la ditta individuale non è praticabile: serve una società.
- Quanto rischio economico comporta l’attività? Un’attività con magazzino, dipendenti, affitti impegnativi o forniture consistenti espone a debiti importanti. Più il rischio cresce, più pesa la separazione fra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale.
- Quanto prevedi di guadagnare? Nella ditta individuale paghi l’IRPEF su tutto il reddito, con aliquote che salgono man mano che il reddito cresce, fino al 43% sopra i 50.000 euro. Nella Srl l’utile sconta l’IRES al 24%. Un ulteriore 26% lo paghi soltanto sulla parte di utile che porti fuori dalla società come dividendo. Ne segue che la Srl comincia a convenire quando il reddito è alto e una parte dell’utile resta in azienda per essere reinvestita. Chi porta a casa ogni anno tutto quello che guadagna vede quel vantaggio assottigliarsi.
- Quanto capitale mettete? Le società di capitali chiedono un capitale minimo, che nella Srl può scendere fino a 1 euro con le tre regole viste sopra.
- Pensi di far entrare qualcuno più avanti? Se la risposta è sì, partire già con una società evita di dover cambiare forma giuridica dopo.
Nessuna di queste cinque risposte decide da sola fra ditta individuale o società. Contano insieme. Il peso di ciascuna cambia da attività ad attività.
Sul punto delle imposte una precisazione conta più delle altre: nelle società di persone il reddito viene imputato ai soci anche quando resta in azienda. Chi reinveste gli utili paga comunque l’IRPEF su una somma che non ha in tasca.
Cambiare forma giuridica più avanti
Cambiare si può. Ogni cambio ha un costo.
Il passaggio da società di persone a società di capitali è una trasformazione vera e propria: si fa con atto notarile e con una perizia che stima il patrimonio della società.
Il passaggio da ditta individuale a società non è una trasformazione, perché l’impresa individuale non ha una struttura societaria da trasformare. Si realizza conferendo l’azienda nella società nuova, con atto notarile e perizia di stima. È un’operazione più impegnativa di quanto sembri, ed è il motivo per cui la scelta iniziale merita tempo.
Domande frequenti
La ditta individuale mette a rischio la casa?
Sì, se ci sono debiti dell’attività. Il titolare di una ditta individuale risponde con tutto il suo patrimonio personale, quindi i creditori dell’impresa possono aggredire anche beni che con l’attività non hanno relazione. È la differenza principale rispetto alle società di capitali, dove il patrimonio della società è separato da quello dei soci.
Qual è la differenza tra ditta individuale e Srl?
La differenza tra ditta individuale e Srl sta in tre punti. Il patrimonio: nella ditta individuale il titolare risponde dei debiti con tutto quello che possiede, nella Srl i creditori si fermano al patrimonio della società. Le imposte: la ditta individuale paga l’IRPEF a scaglioni sul reddito del titolare, la Srl paga l’IRES al 24% sull’utile, più il 26% sul dividendo quando lo distribuisce. Gli obblighi: la ditta individuale tiene la contabilità semplificata fino a 500.000 euro di ricavi per le prestazioni di servizi e fino a 800.000 euro per le altre attività, con obblighi ancora più leggeri se applica il regime forfettario. La Srl tiene sempre la contabilità ordinaria e deposita il bilancio ogni anno.
Posso aprire una società da solo?
Con le società di capitali sì: la Srl e la Spa ammettono il socio unico. Le società di persone richiedono almeno due soci. La Sas ne richiede almeno uno per categoria: un accomandatario e un accomandante.
La Srl semplificata è una Srl di serie B?
No. La responsabilità limitata e la separazione del patrimonio funzionano allo stesso modo. Le differenze riguardano due punti: lo statuto segue un modello standard non modificabile, i soci possono essere soltanto persone fisiche.
Una società può applicare il regime forfettario?
No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche, quindi lo applicano la ditta individuale e il libero professionista, non le società. Il tema è trattato per esteso nell’articolo su quale regime fiscale scegliere quando apri.
Aprire una società a Piacenza comporta adempimenti diversi?
No, le regole sulle forme giuridiche valgono in tutta Italia. Cambiano il territorio in cui si presentano le pratiche e le opportunità disponibili: la Camera di commercio dell’Emilia e la Regione Emilia-Romagna pubblicano bandi a fondo perduto riservati alle imprese del territorio, con requisiti che variano da bando a bando. Trovi quelli aperti fra i bandi e contributi.
Chi siamo
CAF Imprese Piacenza segue le imprese del territorio di Piacenza e provincia da oltre vent’anni: apertura e gestione della partita IVA, business plan, contabilità di tutti i regimi, buste paga, bandi, pratiche, marketing e digital marketing, sviluppo e gestione siti web. Chi apre ci trova per la prima pratica e per quelle che vengono dopo. Puoi vedere tutti i servizi di CAF Imprese Piacenza sul sito.
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